EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. I cittadini non italiani interessati al riconoscimento dell’eguaglianza di valore e di efficacia (“equipollenza”) dei propri titoli di studio stranieri (conseguiti in Istituti di istruzione ufficialmente riconosciuti) ai corrispondenti titoli di studio italiani possono presentare una domanda tramite l’Ufficio studenti del Consolato. I cittadini italiani si devono invece rivolgere direttamente ad un Provveditorato agli Studi italiano, ma sempre dopo aver richiesto all’Ufficio studenti del Consolato l’emissione della “Dichiarazione di valore”.
I titoli scolastici ottenuti all’estero, una volta dichiarati equipollenti ai titoli italiani di corrispondente valore (terza media, diploma di scuola media superiore o laurea), hanno in Italia valore legale; questo significa, ad esempio, che la persona in possesso della cittadinanza italiana ha diritto a partecipare ai concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione italiana.
I documenti che è necessario presentare in Consolato per richiedere la dichiarazione di valore e l’equipollenza del titolo di studio sono:
– diploma o certificato in originale o debitamente reso ufficiale, munito del sigillo o del timbro a secco della scuola o dell’istituzione universitaria e firmato in modo leggibile dal funzionario addetto;
– traduzione del documento in italiano, fedele e conforme al testo originale. La traduzione può essere eseguita dall’interessato o da un traduttore; il Consolato può riservarsi l’approvazione delle traduzioni esibite dal richiedente.
DICHIARAZIONI DI VALORE
Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono accedere alle Università italiane presentando al Consolato una domanda che deve essere corredata dalla documentazione prescritta. Questa documentazione deve essere approvata dalle competenti Autorità italiane, in base alla valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. L’Ufficio studenti del Consolato deve inoltre accertare e certificare che i titoli di studio di scuola media superiore consentono l’ammissione ai corsi universitari nell’ordinamento del Paese nel quale sono stati conseguiti (“Dichiarazione di valore”).