Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Assistenza ai cittadini all’estero

ASSISTENZA CONSOLARE

Il servizio di assistenza sociale è destinato ai cittadini italiani che versano in una situazione di indigenza. I cittadini italiani possono ricevere dal Consolato un aiuto economico o di altro tipo per superare una momentanea difficoltà.

ASSISTENZA ECONOMICA

Il Consolato può erogare un sussidio al cittadino italiano residente stabilmente nella circoscrizione consolare che si trovi in una situazione di comprovata eccezionale necessità, come un ritardo nell’arrivo dell’assegno di assistenza governativa, disabilità, condizioni mediche particolari che comportano speciali spese mediche, dietetiche o farmaceutiche non coperte dall’assistenza locale, eccetera. Il connazionale indigente dovrà appunto provare, all’occorrenza, la sua condizione di eccezionale necessità esibendo la documentazione che gli verrà richiesta.
In questo tipo di assistenza rientra anche il rilascio gratuito del passaporto italiano a cittadini in difficoltà economiche.

Il cittadino italiano in transito che abbia subito il furto di denaro o altri documenti può anche richiedere l’erogazione di un prestito con promessa di restituzione allo Stato italiano. La concessione del prestito è subordinata alla valutazione del Consolato.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AssistenzaCittadiniEstero/

RIMPATRI E RIMPATRI SANITARI

Un settore particolarmente delicato dell’attività di assistenza ai cittadini italiani all’estero riguarda il rimpatrio dei connazionali che si trovino in Paesi stranieri in situazioni di gravi difficoltà, non superabili in loco. Gli interventi della Farnesina, in collaborazione con gli enti territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Unità Sanitarie Locali, Servizi Sociali), riguardano:

· connazionali emigrati, che si trovano nella necessità di rientrare in Italia in via definitiva per motivi economici o sanitari;
· minori in stato di abbandono;
· malati di mente (la procedura in questo caso e’ assai complessa, perchè richiede la presenza di uno o più accompagnatori qualificati, nonchè il reperimento di ospedali specializzati);
· cittadini italiani al termine della detenzione o espulsi;
· anziani soli per i quali viene richiesto il ricovero in case di riposo in Italia;
· ammalati gravi che non possono essere curati in loco per mancanza di idonee strutture.

I rimpatri a carico dell’Erario sono limitati ai casi di comprovata indigenza verificati dalla rete diplomatico-consolare; in tutti gli altri casi il rimpatrio avviene previa sottoscrizione di prestiti con promessa di restituzione all’Erario.

RIMPATRIO DELLE SALME
Perdere una persona cara è sempre motivo di grande dolore, ma se questo dovesse succedere all’estero, al dolore si aggiunge la necessità di risolvere alcuni problemi pratici.

Qui di seguito diamo delle indicazioni sulla soluzione di tali problemi.

Per il rimpatrio della salma, una volta contattata una Rappresentanza italiana all’estero, sarà inoltrata una richiesta al competente Comune italiano per ottenere il “nulla osta all’introduzione della salma”. Avuto il “nulla osta” dal Comune, l’agenzia di pompe funebri, incaricata dai familiari del rimpatrio a proprie spese della salma, potrà procedere.

E’ peraltro possibile rivolgersi alle Regioni ed agli enti locali per eventuali rimborsi o contributi.

In caso di decesso di connazionali residenti all’estero in stato di accertata indigenza, il Consolato o l’Ambasciata contattati potranno prestare assistenza ai familiari indigenti, residenti all’estero, del connazionale deceduto, mediante rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate.

 

PROTEZIONE CONSOLARE E QUESTIONI LEGALI

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangano coinvolti in incidenti; il rimpatrio delle salme; la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé; l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero.

Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un paese straniero, il Consolato può:
– effettuare visite consolari al detenuto;
– indicare un eventuale legale;
– curare i collegamenti con i familiari in Italia;
– provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
– intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
– intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Il Consolato non può:
– intervenire in giudizio per conto del connazionale;
– pagare le spese legali del detenuto.

LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). In caso di non applicabilità della Convenzione, il Ministero attua appieno le sue funzioni istituzionali modulando gli interventi in relazione alla specificità dei casi.

RICERCHE DI CONNAZIONALI ALL’ESTERO

Sulla base della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati.

Pertanto, una volta individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso dell’interessato/a ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.

In alcuni Paesi, come per esempio gli Stati Uniti d’America, la locale legge sulla riservatezza non permette di diffondere notizie su persone sul loro territorio. E’ pertanto necessario accertarsi caso per caso della legge applicabile.

Entro tali limiti normativi è possibile attivare una ricerca in uno dei modi seguenti:

– inviando un fax all’Ufficio IV della Direzione Generale Italiani all’estero ai numeri 06 36 91 86 09/06 36 91 86 28;

– inviando un fax al Consolato competente territorialmente;

– telefonando al numero 06 36 91 29 30 dalle 9.30 alle 16.00 specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.