{"id":713,"date":"2020-04-24T12:00:37","date_gmt":"2020-04-24T09:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/ambvilnius.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/04\/circa-la-dichiarazione-della-quarantena\/"},"modified":"2020-04-24T12:00:37","modified_gmt":"2020-04-24T09:00:37","slug":"circa-la-dichiarazione-della-quarantena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambvilnius.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/04\/circa-la-dichiarazione-della-quarantena\/","title":{"rendered":"VALIDITA&#8217; DAL 12-06-2020 al 16-06-2020: Circa la dichiarazione della quarantena nel territorio della Repubblica di Lituania"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em>Redazione integrata dal 12-06-2020 al 16-06-2020 della decisione del Governo della Repubblica di Lituania (non sar\u00e0 pi\u00f9 valida dal 17-06-2020)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Governo della Repubblica di Lituania<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Decisione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Circa la dichiarazione della quarantena nel territorio della Repubblica di Lituania<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Governo della Repubblica di Lituania decide di<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Dichiarare il terzo livello di preparazione del sistema di protezione civile (di preparazione totale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Dalle ore 00.00 del 1 giugno alle ore 24.00 del 16 giugno 2020 prorogare il controllo temporaneo delle frontiere interne e controllare le persone che sono in arrivo o in partenza alla\/dalla Repubblica di Lituania presso le frontiere interne dell\u2019Unione Europea:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.1. presso gli aeroporti internazionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.2. presso il porto marittimo di Klaipeda;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.3. Non \u00e8 pi\u00f9 valido dal 12.06.2020<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. Dichiarare la quarantena in tutto il territorio della Repubblica di Lituania.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Approvare il seguente regime della quarantena:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1. Condizioni per gli spostamenti alla frontiera e all\u2019interno del paese:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1. Vietare agli stranieri l\u2019ingresso nella Repubblica di Lituania. Tale divieto non si applica a:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.1. cittadini dei paesi dello Spazio Economico Europeo, della Confederazione Svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e persone legalmente residenti in tali paesi che arrivano dai suddetti paesi, se nel paese in cui risiedono legalmente la diffusione del COVID-19 negli ultimi 14 giorni di calendario non ha superato 25 casi per 100 000 abitanti. La lista di tali paesi viene definita e pubblicata ogni luned\u00ec dal responsabile per gli interventi statali della situazione d\u2019emergenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.2. stranieri in possesso dei documenti accertanti il diritto di vivere nella Repubblica di Lituania e stranieri che sono membri di famiglia (genitori (genitori adottivi), figli (figli adottivi), coniugi, tutori) dei cittadini lituani nonch\u00e9 degli stranieri in possesso dei documenti accertanti il diritto permanente di vivere nella Repubblica di Lituania;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.3. persone che godono delle immunit\u00e0 e dei privilegi in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 ed alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 nonch\u00e9 in base ad altri accordi internazionali ed atti legislativi della Repubblica di Lituania, i loro famigliari e il loro personale domestico nonch\u00e9 membri delle delegazioni ufficiali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.4. persone in servizio presso le Unit\u00e0 militari della Nato e dei paesi Nato, il loro personale domestico ed i loro famigliari;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.5. membri degli equipaggi che operano presso le societ\u00e0 lituane che effettuano il trasporto commerciale internazionale oppure che effettuano i trasporti commerciali internazionali con tutti i mezzi di trasporto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.6. operatori sanitari che arrivano in Lituania per fornire i servizi sanitari;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.7. atleti di alto livello e il loro personale di assistenza che arrivano in Lituania dietro autorizzazione del Ministro dell\u2019Istruzione, della Scienza e dello Sport al fine di prepararsi alle gare sportive di alto livello e di parteciparvi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.8. artisti che arrivano in Lituania dietro autorizzazione del Ministro della Cultura al fine di partecipare agli eventi di arte professionale e il loro personale di assistenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.9. giornalisti che arrivano in Lituania dietro autorizzazione del Ministro degli Affari Esteri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.10. in altri casi eccezionali in cui gli stranieri sono autorizzati ad entrare in Lituania dietro autorizzazione ad hoc del ministro competente e il cui arrivo viene approvato dal Governo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.11. persone che attraversano il territorio della Repubblica di Lituania via transito:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.11.1. di ritorno nel paese della propria residenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.11.2. per le quali vi \u00e8 una richiesta motivata del paese estero;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.11.3. personale marittimo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.1.11.4. quelli che usano il transito semplificato delle persone dal territorio della Federazione Russa verso la regione di Kaliningrad della Federazione Russa e viceversa. Tale transito delle persone viene effettuato soltanto tramite il punto di controllo della frontiera ferroviaria di Kena ed il punto di controllo della frontiera ferroviaria di Kybartai secondo le condizioni stabilite dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.2. Stabilire le seguenti condizioni di viaggio per le persone di cui ai sottopunti 4.1.1.11.1-4.1.1.11.3 del presente decreto che attraversano in transito il territorio della Repubblica di Lituania:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.2.1. il transito viene effettuato formando gruppi di persone o di veicoli e assicurando la scorta obbligatoria di tali gruppi dal punto di ingresso in Lituania fino al punto di uscita tramite i punti di passaggio della frontiera nazionale. Il requisito di formare un gruppo di persone o di veicoli e di assicurare la scorta obbligatoria di tale gruppo dal punto di ingresso in Lituania fino al punto di uscita tramite i punti di passaggio della frontiera nazionale non viene applicato alle persone alle quali viene concesso il diritto di entrare in Lituania in base al comma 4.1.1.1 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.2.2. il transito del personale marittimo attraverso il territorio della Repubblica di Lituania pu\u00f2 essere effettuato nel caso in cui la societ\u00e0 marittima o l\u2019agente della nave garantiscono il loro trasporto sicuro dall\u2019arrivo in Lituania fino alla partenza tramite i punti di passaggio della frontiera internazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.3. Stabilire le seguenti condizioni per il passaggio della frontiera nazionale:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.3.1. la frontiera nazionale viene attraversata tramite i seguenti punti di passaggio della frontiera:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.3.1.1. strade per gli autoveicoli: Medininkai &#8211; Kamenyj Log, Raigardas &#8211; Privalka, \u0160al\u010dininkai\u2013Benekainys, Kybartai &#8211; \u010cerny\u0161evskoje, Panemun\u0117 &#8211; Sovetsk e tutti i punti di passaggio della frontiera nazionale con la Repubblica di Lettonia e con la Repubblica di Polonia. L\u2019arrivo delle persone e\/o delle loro automobili ad uso personale nel territorio della Repubblica di Lituania \u00e8 autorizzato solo attraverso la frontiera interna con la Repubblica di Lettonia e con la Repubblica di Polonia. In casi eccezionali, dietro autorizzazione del Direttore dell\u2019Autorit\u00e0 per la protezione della frontiera statale presso il Ministero dell\u2019Interno della Repubblica di Lituania o della persona da egli delegata, l\u2019arrivo delle persone e\/o delle loro automobili ad uso personale nel territorio della Repubblica di Lituania pu\u00f2 essere autorizzato anche attraverso altri punti di passaggio della frontiera nazionale per gli autoveicoli. Il trasporto diplomatico \u00e8 autorizzato ad attraversare tutti i punti di passaggio della frontiera nazionale previsti per i veicoli su strada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.3.1.2. ferrovia: punto di passaggio della frontiera presso la stazione ferroviaria di Vilnius, Stasylos-Benekainys, Kena-Gudagojis, Kybartai-Nesterov e tutti i punti di passaggio della frontiera nazionale con la Repubblica di Lettonia e con la Repubblica di Polonia. In caso di trasporto commerciale e\/o internazionale delle merci per ferrovia, il passaggio della frontiera nazionale pu\u00f2 essere effettuato anche attraverso il punto di controllo della frontiera ferroviaria di Pagegiai-Sovetsk;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.3.1.3. aeroporti: punti di controllo della frontiera presso gli aeroporti internazionali di Vilnius, Kaunas, Palanga e \u0160iauliai;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.3.1.4. porti marittimi: punti di controllo della frontiera: Pilis, Malku ilanka, terminale petrolifero di Butinge e Molas;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.3.2. Il Centro Nazionale per la salute pubblica presso il Ministero della Salute organizza, presso i punti di passaggio della frontiera nazionale di cui al comma 4.1.3.1 del presente decreto (ad esclusione della frontiera interna con la Repubblica di Lettonia e con la Repubblica di Polonia), il controllo di tutte le persone per i sintomi della malattia COVID-19, ad esclusione dei casi di cui al sottopunto 4.1.1.11.4 del presente decreto. In caso di accertamento dei sintomi del COVID-19 ai membri degli equipaggi che attraversano in transito il territorio lituano e che effettuano i trasporti commerciali internazionali con tutti i tipi di trasporto, l\u2019Autorit\u00e0 per la protezione della frontiera statale presso il Ministero dell\u2019Interno della Lituania \u00e8 tenuta a non autorizzare l\u2019ingresso di tali persone nel territorio della Repubblica di Lituania, ad eccezione dei cittadini della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Estonia e della Repubblica di Polonia nonch\u00e9 delle persone che hanno il diritto di vivere in qualsiasi paese sopranominato. Le persone, ad esclusioni dei casi di cui al sottopunto 4.1.1.11 del presente decreto, presso i punti di passaggio internazionali della frontiera statale dove si effettuano dei controlli, devono presentare al Centro Nazionale per la salute pubblica presso il Ministero della Salute le schede dei passeggeri compilate il cui modulo \u00e8 stabilito nelle norme internazionali dell\u2019assistenza sanitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.4. I voli regolari per il trasporto passeggeri verso gli aeroporti internazionali della Repubblica di Lituania vengono effettuati solo sui percorsi (o solo dai paesi) approvati dal Governo su proposta del Ministro degli Affari Esteri. I voli non regolari per il trasporto passeggeri verso gli aeroporti internazionali della Repubblica di Lituania vengono effettuati solo dietro autorizzazione dell\u2019Autorit\u00e0 per la sicurezza dei trasporti lituana per il collegamento aereo. Le autorizzazioni ai voli per il trasporto passeggeri da altri paesi vengono rilasciate in considerazione della lista dei paesi stabilita dal responsabile per gli interventi statali della situazione d\u2019emergenza di cui al sottopunto 4.1.1.1 del presente decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5. Per le persone che sono tornate o arrivate dai paesi esteri \u00e8 obbligatorio l\u2019isolamento di 14 giorni. Tale requisito non si applica nei seguenti casi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.1. cittadini della Repubblica di Lituania, di altri paesi dello Spazio Economico Europeo, della Confederazione Svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e persone legalmente residenti in tali paesi che arrivano dai paesi riportati nel sottopunto 4.1.1.1 del presente decreto la cui lista, in base ai criteri concordati tra la Lituania, Lettonia ed Estonia, viene stabilita e resa pubblica ogni luned\u00ec dal responsabile per gli interventi statali della situazione d\u2019emergenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.2. cittadini della Repubblica di Lituania e persone legalmente residenti in Lituania che sono ritornati o arrivati dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Repubblica di Polonia nel caso in cui hanno viaggiato solo in Estonia, Lettonia o Polonia;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.3. cittadini della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Polonia nonch\u00e9 le persone legalmente residenti in questi paesi che sono ritornati o arrivati dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia o dalla Repubblica di Polonia nel caso in cui hanno viaggiato solo in Estonia, Lettonia, Polonia o Lituania;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.4. Non \u00e8 pi\u00f9 valido dal 12.06.2020<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.5. persone riportate nel sottopunto 4.1.1.3 del presente decreto nonch\u00e9 personale del servizio diplomatico della Repubblica di Lituania;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.6. persone in servizio presso le Unit\u00e0 militari della Nato e dei paesi Nato, il loro personale domestico ed i loro famigliari;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.7. persone in servizio presso le istituzioni statali e comunali, gli enti, delle aziende gestite dallo Stato e dai comuni che sono ritornate dai viaggi di servizio all\u2019estero;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.8. operatori sanitari che arrivano in Lituania per fornire i servizi sanitari;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.9. atleti di alto livello che arrivano in Lituania dietro autorizzazione del Ministro dell\u2019Istruzione, della Scienza e dello Sport al fine di prepararsi alle gare sportive di alto livello e di parteciparvi nonch\u00e9 il loro personale di assistenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.10. giornalisti che arrivano in Lituania dietro autorizzazione del Ministro degli Affari Esteri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.11. artisti che arrivano in Lituania dietro autorizzazione del Ministro della Cultura al fine di partecipare agli eventi di arte professionale ed il loro personale di assistenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.12. corrieri speciali che lavorano nei treni di transito di cui al sottopunto 4.1.1.11.4 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.5.13. persone che attraversano il territorio della Repubblica di Lituania via transito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1.6. Per i membri degli equipaggi che lavorano presso le societ\u00e0 lituane che effettuano i trasporti commerciali internazionali oppure che effettuano i trasporti commerciali internazionali con tutti i tipi di trasporto l\u2019isolamento \u00e8 obbligatorio dal giorno di arrivo in Lituania fino alla partenza dal territorio lituano ma non deve superare 14 giorni ad esclusione dei casi in cui ritornano dal paese(paesi) dove la diffusione della malattia COVID-19 negli ultimi 14 giorni di calendario non ha superato 25 casi per 100 000 abitanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2. Condizioni di lavoro, attivit\u00e0 economica e altre condizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.1. I servizi vengono forniti, il commercio presso i luoghi di commercio pubblici e le attivit\u00e0 di tempo libero e di svago vengono effettuati assicurando le condizioni, stabilite in base alla decisione del responsabile per gli interventi statali della situazione d\u2019emergenza, per la gestione dei flussi delle persone, per il rispetto del distanziamento sociale e altre condizioni indispensabili per la sicurezza, l\u2019igiene della salute pubblica, per l\u2019approvvigionamento delle persone con i dispositivi indispensabili di protezione individuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.2. L\u2019attivit\u00e0 degli enti di ristorazione pubblica, dei ristoranti, dei caff\u00e8, dei bar, dei locali notturni e di altri luoghi di svago, dei casin\u00f2, dei centri di slot machine, delle sale bingo viene effettuata dalle 8 alle 23. La limitazione dell\u2019orario di lavoro non si applica nei seguenti casi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.2.1. ove il cibo \u00e8 fornito per l\u2019asporto oppure viene consegnato con altre modalit\u00e0 alle persone fisiche e giuridiche;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.2.2. ove la ristorazione pubblica viene organizzata all\u2019aperto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.2.3. ove la ristorazione pubblica viene fornita ai dipendenti delle societ\u00e0, degli enti o delle organizzazioni che operano secondo le turnazioni nei territori e(o) locali di tali societ\u00e0, enti, organizzazioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.2.4. all\u2019attivit\u00e0 dei casin\u00f2, dei centri di slot machine, delle sale bingo, se in tali posti non viene erogato il servizio di ristorazione pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.3. Dal 1 giugno 2020 al 15 giugno 2020 gli eventi culturali, di svago, sportivi o altri (di seguito \u2013 eventi) vengono organizzati ed effettuati solo:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.3.1. negli spazi aperti ove durante l\u2019evento non si lascia l\u2019autoveicolo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.3.2. negli spazi aperti ove all\u2019evento sono presenti non pi\u00f9 di 300 spettatori e(o) partecipanti (escludendo esecutori, organizzatori, allenatori e personale di servizio) e viene assicurata una distanza non inferiore a 1 m tra spettatori, ad esclusione di coniugi, parenti stretti, genitori adottivi, figli adottivi, affidatari e tutori;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.3.3. negli spazi chiusi ove all\u2019evento sono presenti non pi\u00f9 di 100 spettatori e(o) partecipanti (escludendo esecutori, organizzatori, allenatori e personale di servizio) e viene assicurata una distanza non inferiore a 2 m tra spettatori, ad esclusione di coniugi, parenti stretti, genitori adottivi, figli adottivi, affidatari e tutori, e lo spazio previsto per gli spettatori viene riempito non pi\u00f9 del 30%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.4. Dal 16 giugno gli eventi vengono organizzati ed effettuati solo:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.4.1. negli spazi aperti ove durante l\u2019evento non si lascia l\u2019autoveicolo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.4.2. negli spazi aperti ove all\u2019evento sono presenti non pi\u00f9 di 500 spettatori e(o) partecipanti (escludendo esecutori, organizzatori, allenatori e personale di servizio) e viene assicurata una distanza non inferiore a 1 m tra spettatori, ad esclusione di coniugi, parenti stretti, genitori adottivi, figli adottivi, affidatari e tutori;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.4.3. negli spazi chiusi ove all\u2019evento sono presenti non pi\u00f9 di 150 spettatori e(o) partecipanti (escludendo esecutori, organizzatori, allenatori e personale di servizio) e viene assicurata una distanza non inferiore a 2 m tra spettatori, ad esclusione di coniugi, parenti stretti, genitori adottivi, figli adottivi, affidatari e tutori, e lo spazio previsto per i partecipanti (spettatori) viene riempito non pi\u00f9 del 30%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.5. Organizzazione ed esecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di istruzione:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.5.1. l\u2019istruzione prescolastica, pre-primaria e non formale dei minori viene effettuata presso le scuole e presso latri fornitori dei servizi di educazione, se vengono assicurate le condizioni indispensabili per la sicurezza, l\u2019igiene della salute pubblica, per l\u2019approvvigionamento delle persone con i dispositivi indispensabili di protezione individuale, stabilite in base alla decisione del responsabile per gli interventi statali della situazione d\u2019emergenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.5.2. l\u2019istruzione presso le scuole in base ai programmi dell\u2019istruzione elementare (istruzione elementare personalizzata), dell\u2019istruzione media (istruzione media personalizzata), dell\u2019istruzione secondaria (educazione alle competenze sociali) viene effettuata, se tale decisione del direttore della scuola \u00e8 concordata con il consiglio della scuola e con l\u2019autorit\u00e0 che esercita i diritti ed i doveri del titolare (scuole statali \u2013 istituzioni budgetarie), con l\u2019autorit\u00e0 esecutiva comunale o con la persona delegata (scuole comunali \u2013 istituzioni budgetarie), con la riunione dei partecipanti (titolare) (scuole statali e comunali \u2013 enti pubblici e scuole non statali);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.5.3. se l\u2019istruzione prescolastica, pre-primaria e non formale dei minori, l\u2019istruzione generale continuano ad essere effettuate in modalit\u00e0 remota, se non vengono attuati i requisiti di cui ai commi 4.2.5.1 e 4.2.5.2 del presente decreto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.5.4. i programmi degli studi universitari, della formazione professionale o dell\u2019istruzione non formale per adulti possono essere effettuati in modalit\u00e0 remota, se i responsabili degli enti di istruzione prendono tale decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.6. Organizzazione dell\u2019attivit\u00e0 degli enti di servizi sociali:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.6.1. vietate le visite negli enti stazionari di servizi sociali, previsti per persone anziane e disabili (ad esclusione dei minori);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.6.2. le visite nelle case di convivenza di gruppi, negli orfanotrofi, negli orfanotrofi di comunit\u00e0, nelle case-famiglie vengono autorizzate, se vengono assicurate le condizioni indispensabili per la sicurezza, l\u2019igiene della salute pubblica, per l\u2019approvvigionamento delle persone con i dispositivi indispensabili di protezione individuale, stabilite in base alla decisione del responsabile per gli interventi statali della situazione d\u2019emergenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.6.3. vietato fornire i servizi di cura sociale diurna e breve o di assistenza (occupazione) sociale alle persone anziane presso gli enti non stazionari di servizi sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.7. L\u2019attivit\u00e0 delle aziende sanitarie, a prescindere dalla loro gerarchia e la forma giuridica, viene organizzata in modo seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.7.1. coinvolgendo gli operatori sanitari, gli universitari, i dottorandi e le infrastrutture a prescindere dalla loro gerarchia. In caso di necessit\u00e0, gli operatori sanitari ed i loro collaboratori (personale di assistenza al personale sanitario) possono essere trasferiti, in via temporanea, in un\u2019altra azienda sanitaria oppure possono essere temporaneamente modificate le loro mansioni al fine di assicurare l\u2019adeguata organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.7.2. gestendo i flussi dei pazienti e dei visitatori, le infrastrutture e le risorse materiali ed umane;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.7.3. erogando i seguenti servizi ambulatoriali dell\u2019assistenza sanitaria: prescrizione dei farmaci e dei mezzi di assistenza sanitaria, consulenze, rilascio e proroga dei certificati medici elettronici e dei certificati elettronici per il congedo relativo alla gravidanza ed al parto, consulenze reciproche dei medici, prescrizione degli esami indispensabili, consulenze del personale infermieristico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.8. I servizi stazionari pianificati dell\u2019assistenza sanitaria (ivi inclusi i servizi di chirurgia diurna ed i servizi erogati in modalit\u00e0 di day hospital), i servizi stazionari di riabilitazione medica, le consulenze ambulatoriali pianificate, i servizi di assistenza sanitaria diagnostica, preventiva e curativa, i servizi ambulatoriali di riabilitazione medica ed i servizi stazionari ed ambulatoriali di odontoiatria vengono rinviati e possono cominciare ad essere erogati solo se l\u2019ente, a prescindere dalla sua gerarchia e la forma giuridica, predispone, concorda con l\u2019esperto del controllo infettivo dell\u2019ente (se hanno tale esperto) e, gli enti che erogano i servizi stazionari dell\u2019assistenza sanitaria riportati nel comma 8 del Regolamento di organizzazione dei servizi sanitari per il COVID-19, approvato dal decreto del Ministro della Salute della Lituania n. V-281 del 4 marzo 2020 \u201cPer l\u2019approvazione del Regolamento di organizzazione dei servizi sanitari per il COVID-19\u201d &#8211; anche con l\u2019asl che organizza l\u2019erogazione dei servizi per il COVID-19 nel territorio di propria competenza &#8211; approva il piano per la ripresa graduale e l\u2019erogazione dei servizi stazionari pianificati di assistenza sanitaria presso l\u2019ente e(o) il piano per la ripresa graduale e l\u2019erogazione dei servizi ambulatoriali pianificati di assistenza sanitaria presso l\u2019ente nonch\u00e9 lo consegna al Centro per la salute nazionale presso il Ministero della Salute. Tali piani devono prevedere le infrastrutture di riserva dell\u2019ente destinate all\u2019erogazione dei servizi di assistenza sanitaria indispensabile e dei servizi pianificati, la modalit\u00e0 di gestione dei flussi dei pazienti attribuibili al gruppo di rischio alto e al gruppo di rischio basso, la modalit\u00e0 di erogazione dei servizi (dei gruppi di servizi) sanitari, la modalit\u00e0 di organizzazione del lavoro del personale e di distribuzione dei dispositivi per la gestione dell\u2019eventuale diffusione della malattia COVID-19 presso altri enti (ove il lavoratore opera anche presso altri enti) nonch\u00e9 dei dispositivi di protezione individuale, in base ai livelli di sicurezza, al personale dell\u2019ente ed ai pazienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.9. Gli enti che fanno parte del sistema nazionale della salute devono gestire tutti i dati del paziente relativi ai servizi di assistenza sanitaria erogati, ivi inclusi epicrisi, impegnative, risposte alle impegnative, visualizzazioni mediche e le relative descrizioni, soltanto tramite il sistema informativo elettronico delle infrastrutture dei servizi sanitari e della cooperazione e gli enti che non appartengono al sistema sanitario nazionale assicurano la gestione e la tracciabilit\u00e0 di tali dati tramite il sistema informativo dell\u2019ente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.10. I requisiti per il piano per la ripresa graduale e l\u2019erogazione dei servizi stazionari pianificati di assistenza sanitaria presso l\u2019ente e per il piano per la ripresa graduale e l\u2019erogazione dei servizi ambulatoriali pianificati di assistenza sanitaria presso l\u2019ente vengono stabiliti in base alle decisioni del responsabile per gli interventi statali della situazione d\u2019emergenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.11. Vietate le visite ai detenuti ed agli arrestati, ad esclusione dei loro incontri con i propri avvocati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.12. Obbligare le persone di et\u00e0 superiore a 6 anni a portare i dispositivi di protezione che coprano il naso e la bocca (maschere per il viso, respiratori o altri dispositivi):<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.12.1. nei mercati e altri luoghi pubblici di commercio, durante le manifestazioni di cui ai sottopunti 4.2.3. e 4.2.4 del presente decreto, le visite guidate, nelle fermate del trasporto pubblico e nel trasporto pubblico;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.12.2. negli spazi pubblici chiusi, ad eccezione dei casi in cui:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.12.2.1. ove consumano i pasti e le bevande nei luoghi di ristorazione pubblica;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.12.2.2. ove praticano attivit\u00e0 sportive;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.12.2.3. ove si reca in una piscina o in una sauna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2.13. Fino al 10 giugno 2020 presso le stazioni di vendita del carburante \u00e8 possibile la vendita della benzina che contiene meno del 10% del carburante biologico assicurando i requisiti dello standard della qualit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. Incaricare il responsabile per gli interventi statali della situazione d\u2019emergenza, dietro proposta del ministero competente circa l\u2019introduzione delle misure indispensabili della quarantena, a stabilire le misure concrete della quarantena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">6. Durata della quarantena: dalle ore 00.00 del 16 marzo 2020 alle ore 24.00 del 16 giugno 2020.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Primo Ministro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 Saulius Skvernelis<br \/>Ministro della salute\u00a0\u00a0\u00a0 Aurelijus Veryga<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Redazione integrata dal 12-06-2020 al 16-06-2020 della decisione del Governo della Repubblica di Lituania (non sar\u00e0 pi\u00f9 valida dal 17-06-2020) Governo della Repubblica di Lituania Decisione Circa la dichiarazione della quarantena nel territorio della Repubblica di Lituania Il Governo della Repubblica di Lituania decide di: 1. 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