Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Servizi Consolari e Visti

Servizi consolari

Servizi Consolari 

I servizi consolari sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza.

I Consolati assicurano a tutti i connazionali tutela in caso di violazione dei loro diritti fondamentali e di limitazione o privazione della loro libertà personale. Inoltre assicurano assistenza per i casi di emergenza, per la ricerca di familiari, per le pratiche di successione aperte all’estero e per il rimpatrio delle salme. Per ogni informazione riguardante la normativa consolare, si prega di visitare il sito del Ministero Affari Esteri.

AVVISI IMPORTANTI:

Se state organizzando un viaggio in auto/moto/camper in Lituania, tenete presente che:
– Ogni mezzo di trasporto che attraversa la frontiera Lituana, deve essere munito dei relativi documenti in originale.
– Nel caso il mezzo di trasporto venga noleggiato, sara’ quindi necessario insistere perche’ la compagnia di autonoleggio consegni i documenti del veicolo in originale.=================================================================

PER L’INGRESSO IN LITUANIA DI CITTADINI ITALIANI, ANCHE MINORENNI, SONO NECESSARI UN PASSAPORTO O UNA CARTA DI IDENTITA’ VALIDI OPPURE ANCORA L’ISCRIZIONE SUL PASSAPORTO DI UNO DEI GENITORI. NESSUN ALTRO DOCUMENTO E’ RICONOSCIUTO

IN PARTICOLARE, ALLA LUCE DEI RECENTI EPISODI, SI RICORDA CHE IL “CERTIFICATO DI NASCITA CON FOTOGRAFIA” NON E’ UTILIZZABILE PER L’INGRESSO IN LITUANIA.

IN ASSENZA DI DOCUMENTI VALIDI SI RISCHIA IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

=================================================================

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Dichiarazione assenza ostative passaporto

AVVISO

Dal 24 gugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di 73,50 EUR per il rilascio del passaporto ordinario, oltre al costo del libretto pari a 42,50 EUR, per un totale di 116,00 EUR.

Contestualmente è stata abolita la tassa di rilascio e quella annuale del passaporto ordinario (quindi il contributo di 73,50 EUR è valido fino alla scadenza del documento) nonché quella di rilascio del passaporto temporaneo e di quello collettivo.

Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014 (www.esteri.it).