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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

         Il 9 marzo u.s. è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19, che estende a tutto il territorio nazionale le misure previste con precedente dpcm di data 8 marzo per la Lombardia e zone limitrofe. Fra i provvedimenti di maggiore portata, il decreto dispone che sia evitato ogni spostamento delle persone fisiche (sia all’interno del territorio nazionale, sia in entrata/uscita), salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. I motivi di lavoro, necessità o salute possono essere autocertificati, come previsto dalla normativa vigente. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono inoltre previste limitazioni all’esercizio di attività pubbliche (sportive, di ristorazione, di intrattenimento, ecc.) e ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Oltre alla chiusura delle scuole, già vigente dal 5 febbraio, è sospesa l’apertura dei musei, lo svolgimento di manifestazioni, eventi e spettacoli. E’ raccomandato di mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone (“distanziamento sociale”).
In parallelo, sono stati adottati provvedimenti per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento alla terapia intensiva.

Si segnala che si è diffusa in molti paesi la percezione erronea che il dpcm del 9 marzo abbia comportato la chiusura degli stabilimenti produttivi. Si sottolinea invece che tutti gli stabilimenti produttivi in Italia sono funzionanti.

Per quanto riguarda la tutela dei connazionali all’estero e l’informazione all’utenza, si segnalano i seguenti aspetti di maggiore rilievo:
– i connazionali residenti/domiciliati in Italia (come anche i cittadini stranieri), che si trovino all’estero, possono – ove i mezzi di trasporto siano operativi – farvi ingresso per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza;
– allo stesso modo, i connazionali residenti/domiciliati all’estero (come anche i cittadini stranieri, inclusi i turisti), che si trovino in Italia, possono – ove i mezzi di trasporto siano operativi – partire per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza;
– è inoltre consentito l’ingresso e l’uscita per comprovate esigenze lavorative (tale previsione copre anche i lavoratori transfrontalieri);
– sono invece assolutamente da evitare gli ingressi per motivi di turismo;
– resta valido l’obbligo di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, in capo a chi arriva in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS.