Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI IMMIGRATO AI FINI DELL’ASSISTENZA SANITARIA URGENTE IN ITALIA PREVISTA DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 01.02.1996.

Si comunica che – alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni comunicate dal Ministero della salute – la condizione di emigrato, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie previste ( prestazioni ospedaliere urgenti a titolo gratuito e per un massimo di novanta giorni nell’anno solare ) non deve essere piu’ attestata dall’Autorita’ consolare poiche’ autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le competenti  ASL.