Si comunica che – alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni comunicate dal Ministero della salute – la condizione di emigrato, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie previste ( prestazioni ospedaliere urgenti a titolo gratuito e per un massimo di novanta giorni nell’anno solare ) non deve essere piu’ attestata dall’Autorita’ consolare poiche’ autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le competenti ASL.